Ottobre 8, 2024

Il concetto marxista del diritto nell’URSS stalinista

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Come hanno interpretato i giuristi sovietici il pensiero marxista nel primo periodo del periodo stalinista?

Al momento della nascita dell’Unione Sovietica, il 30 dicembre 1922, e successivamente con la presa del potere da parte di Iosif Vissarionovič Džugašvili “Stalin”, il primo “Stato comunista della storia” ha dovuto necessariamente affrontare il problema dell’applicazione e dell’interpretazione di quello che è stato il pensiero marxista. In particolar modo, i giuristi sovietici si sono scontrati con la difficoltà di conciliare l’esistenza stessa di un apparato statale, da una parte, con le teorie del filosofo di Treviri, dall’altra. Difatti, in quella che è la struttura teorica marxista lo Stato non sarebbe dovuto perdurare dopo la rivoluzione del proletariato.

Per risolvere tale situazione, il concetto di diritto espresso da Marx è stato reinterpretato, così da permetterne un adattamento pratico. Tuttavia, all’interno dell’immensa opera marxista è possibile rilevare non una, ma ben tre principali definizioni del diritto (cosa che, ovviamente, ha complicato il lavoro dei giuristi):

  • Il diritto inteso come “forma” (il fenomeno giuridico è necessariamente astrazione, mediazione e alienazione)
  • Considerato come “ideologia” (quindi come riflesso di una realtà dotata di una superiore dignità ontologica, ovvero la “sovrastruttura”)
  • Valutato come “volontà” (ovvero come potere politico della classe dominante)

La prima definizione corrisponde al primo stadio del pensiero marxista, dove il diritto è inteso come la forma dello scambio tra equivalenti, che si rende possibile grazie alla scissione tra il valore di scambio e il valore d’uso, ovvero tra la forma e la sostanza. In poche parole, la forma astratta dei rapporti sociali.

Rispetto a quest’ultimi, però, il diritto agisce con effetti negativi, costringendoli all’interno di una medesima misura e sancendone l’ineguaglianza. Risulta essere, perciò, occultamento della specifica natura del potere politico come violenza di classe.

La seconda definizione, invece, riguarda quella che è stata definita come “sovrastruttura”. Per Marx la storia è il prodotto dei rapporti di produzione, che determinano la natura di tutte le altre sfere dell’attività umana. I suddetti rapporti di produzione, denominati “struttura”, definiscono la stessa volontà dell’uomo. Il diritto, così come la politica, la religione e altre forme culturali, si colloca nella “sovrastruttura”, che è totalmente dipendente e specificata dalla “struttura”.

È la storia a costituire la realtà della vita sociale, ma solo come storia economica. Il diritto privato sarebbe, nella concezione marxista, una sorta di decadenza delle antiche forme di comunità, mentre quello pubblico è visto come privo di valenza autonoma. Non vi sono, perciò, criteri normativi validi, indipendenti dalla situazione storica. Il dover essere viene appiattito sull’essere.

La terza concezione tende ad annullare la distanza tra diritto e politica, riducendo il primo alla mera forma del potere di riferimento. Perciò, sarebbe uno dei mezzi della classe dominante, uno dei più importanti, considerato il supporto che fornisce alla “quantità” e alla “qualità” della violenza, giustificandola. Questi rapporti di classe, però, sono alla base stessa della determinazione della volontà della classe dominante. Anche quest’ultima, perciò, risulta non essere libera.

Da queste tre concezioni del diritto proposte da Marx sono nate altrettante correnti sviluppatesi all’interno dell’Unione Sovietica, da altrettanti filosofi o politici del partito. Nello specifico: il giurista sovietico  Evgenij Bronislavovič Pašukanis; l’avvocato Pēteris Stučka; il giurista e diplomatico Andrej Januar’evič Vyšinskij.

Evgenij Bronislavovič Pašukanis (Starica, 23 febbraio 1891 – 4 settembre 1937): il diritto come forma dello scambio

Pašukanis riprende la prima concezione marxiana del diritto. Nella sua teoria, quest’ultimo deve necessariamente essere negato, qualora si decida di ottenere una società senza classi. Egli ritiene che l’elemento fondante della società capitalistica sia lo scambio di equivalenti, e vede nel diritto la forma di tale scambio. Ogni cosa, secondo Pašukanis, deriverebbe dallo scambio, compresa la stessa economia o il diritto penale.

Questo continuo riferimento allo scambio, però, rappresenta anche la base delle maggiori critiche mosse al pensiero di Pašukanis. Infatti, la sua teorizzazione tende verso una concezione eccessivamente monotematica, definendo una realtà sempre uguale. Tutto sarebbe sempre uguale allo scambio.

Pēteris Stučka (Koknese Municipality, 26 luglio 1865 – Mosca, 25 gennaio 1932): il diritto come riflesso dei rapporti di produzione

Mentre il primo autore ha cercato di arricchire e differenziare la propria teoria, Stučka riprende la concezione marxiana come riflesso dell’interesse della classe dominante, all’interno di un determinato sistema di produzione. Il diritto sarebbe, perciò, la distribuzione degli uomini nella produzione.

Secondo questa definizione, perciò, il diritto nasce nel “momento statale”, e il fenomeno giuridico è sempre esistito, poiché collegato a fattori di produzione. Quindi, tecnicamente non può non esistere.

Pašukanis criticava questa idea, rifiutando l’idea di un “diritto socialista”, anche per il poco tempo previsto da Stučka. Quest’ultimo, infatti, sottolineava la presenza necessaria del diritto fino alla completa dissoluzione dello Stato.

Andrej Januar’evič Vyšinskij (Odessa, 10 dicembre 1883 – New York, 22 novembre 1954): il diritto come volontà della classe dominante

Vyšinskij è stato, senza alcun dubbio, il maggior teorico della concezione stalinista del diritto. La sua dottrina si basa su due enunciati:

  • Il socialismo è stato realizzato, e lo sfruttamento dell’uomo è stato abolito con la nascita dell’URSS
  • Il socialismo non esclude né la forma statale la né forma giuridica

Il diritto, in questa concezione, sarebbe un elemento positivo e costruttivo (in contrasto con quanto asserito da Marx e Lenin), dato che il proletariato può creare e avvalersi di proprie leggi specifiche. Il diritto in questione non sarebbe borghese, ma socialista e quindi positivo.

Inoltre, Vysinskij difende l’esistenza dello Stato e della sua struttura (in contrapposizione con la teoria marxista), come difesa contro la miriade di stati capitalisti ancora attivi. Lo Stato Sovietico sarebbe scomparso solo dopo la loro sconfitta.

Vysinskij non risparmia critiche e accuse sia verso Stucka, sia verso Pasukanis. Al primo, critica di considerare il diritto come mera forma dei rapporti di produzione, al secondo di essere una spia e un agente nemico (quindi non in collegamento con le sue teorie).

In conclusione, la teoria stalinista del diritto può articolarsi in tre preposizioni:

  • Il diritto non è solo borghese
  • Il diritto è la volontà della classe dominante
  • Il comunismo non esclude la forma giuridica né quella statale

In conclusione

È curioso osservare il perché il regime stalinista abbia insistito per riaffermare il ruolo della norma e dell’ordinamento. La legge, in questo caso, è stata intesa come potere assoluto del capo supremo, come nel caso del regime nazista, il diritto doveva sopravvivere per mantenere un’organizzazione gerarchica.

Le diversità tra questi due regimi si trovano negli ostacoli ideologici. Infatti, mentre i nazisti combattevano contro una concezione che poneva il diritto e lo Stato al di sopra della società, i sovietici combattevano contro la teoria dell’estinzione del diritto. Perciò, mentre lo stalinismo aveva delle ragioni più pratiche che ideologiche, il nazismo combatteva l’universalismo del pensiero giuridico. Entrambi, perciò, rappresentano una “sospensione della legge”, ma in maniera totalmente differente. Il nazismo restringeva il campo del diritto, il comunismo sovietico lo allargava a dismisura.

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